Corsi di formazione? Attenzione agli inganni e al non detto

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Il mercato della formazione delle attività outdoor è saturo di corsi ingannevoli che promettono titoli ufficiali, ma che non offrono alcuna abilitazione professionale legalmente riconosciuta. Tra il detto e il non detto, può succedere che si verifichino delle vere e proprie truffe che colpiscono moltissimi settori, come quello delle professioni della montagna, lasciando agli allievi “pezzi di carta” inutili. Facciamo un po’ di chiarezza.

I corsi “abilitanti” sono percorsi formativi teorico-pratici che rilasciano un’abilitazione ufficiale, cioè un titolo professionale necessario per esercitare una specifica professione regolamentata dallo Stato. Nel caso delle professioni della montagna, come l’AMM e la Guida alpina, l’abilitazione è rilasciata dalla Regione e l’ente formatore è solo il Collegio regionale delle Guide alpine.

Come funziona l’inganno e come difendersi:
In Italia la Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate viene spesso richiamata per creare falsa pubblicità, facendo credere che un corso sia “abilitante” quando per legge non può esserlo. La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e non costituisce, di per sé, una fonte di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate. Gli attestati, le certificazioni o le qualificazioni eventualmente rilasciati nell’ambito di tale disciplina possono avere rilevanza informativa o privatistica, ma non sostituiscono il titolo abilitante e l’iscrizione eventualmente richiesti dalla legge per l’esercizio di una professione regolamentata.

Molti soggetti formatori privati inseriscono la dicitura “Corso valido ai sensi della Legge 4/2013” o “Rilascia qualifica professionale ex Legge 4/2013”, in alcuni casi si dichiarano “abilitanti”.

Questa legge serve solo a disciplinare le professioni che non hanno un ordine, un collegio o un albo e il paradosso è che la stessa 4/2013 dice esplicitamente che l’esercizio di queste professioni è libero. Significa quindi che si può esercitare anche senza frequentare un corso. Il corso privato, insomma, non “abilita” a fare nulla che non si potesse già fare liberamente.

L’uso di tali espressioni, pertanto, può risultare ingannevole quando induce il pubblico a ritenere, contrariamente al vero, che il corso rilasci un’abilitazione pubblica, consenta l’iscrizione a un albo o sia stato autorizzato o riconosciuto da un Ministero, da una Regione o da altro ente pubblico.

Come riconoscere la pubblicità ingannevole?
Un corso basato sulla Legge 4/2013 può integrare una pratica commerciale ingannevole (e sanzionabile dall’Antitrust) se usa parole come:

–          “Abilitazione professionale” (le uniche abilitazioni le danno lo Stato, le Regioni o le Università).

–          Riconosciuto dal Ministero (il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non “riconosce” i corsi, elenca solo le associazioni professionali).

–          Diploma/Qualifica con valore legale (l’attestato rilasciato ha valore solo privatistico).

Per evitare di cadere in queste trappole, ci sono due verifiche fondamentali da fare prima di iscriversi a qualsiasi corso:
1. Chi emette il titolo?
Un corso privato, anche se valevole o tenuto dal professionista più famoso d’Italia, rilascia solo un attestato di frequenza o di competenze, che non ha valore legale per esercitare professioni regolamentate. Quindi, questo monito non vuole essere un invito a non frequentarli, ma a scegliere con consapevolezza e attenzione il percorso da intraprendere e a non farsi abbindolare messaggi fuorvianti ed ingannevoli.

2. Attenzione alla normativa citata
I corsi validi devono indicare chiaramente nel programma e sull’attestato le leggi nazionali o regionali che disciplinano quella specifica professione (ad esempio, la legge 6/1989 per le professioni della montagna). Se sul sito del corso trovi formule generiche come “valido ai sensi di legge” senza specificare quale, quasi certamente non è abilitante.

Il Collegio delle Guide alpine Lombardia è un Ente pubblico, la professione dell’Accompagnatore di media montagna e di Guida alpina sono professioni regolamentate e protette e necessitano di un’abilitazione rilasciata dalla Regione. Tutto il resto non ha nessun valore legale e non permette di esercitare legalmente nelle aree di attività previste dalla professione né tantomeno nelle aree spaziali e geografiche riservate.