Il 4 febbraio scorso Aigae – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ha pubblicato sul suo sito e sulle sue pagine social una comunicazione, nella quale invitava gli AmM – Accompagnatori di media Montagna a sostenere degli esami specifici per entrare a far parte della loro associazione. Stando a quanto si legge, gli esami servirebbero a “verificare le competenze” degli AmM, mentre il titolo di Gae permetterebbe loro di “operare anche al di fuori dei confini regionali dei Collegi di appartenenza, su terreni innevati, in ogni tipo di ambiente e con qualsiasi mezzo non a motore.” Il Collegio nazionale Guide alpine Italiane ha risposto con una nota scritta (che trovate qui), nella quale sono state messe in evidenza le numerose inesattezze riferite. Per fugare ogni ulteriore dubbio il presidente del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia ha risposto nello specifico ad alcune domande.
Cosa devo fare per diventare AmM?
Per diventare AmM è necessario superare le prove attitudinali di ingresso indispensabili per poter valutare i requisiti richiesti dei candidati, sia curriculari che tecnici, al fine di poter affrontare il percorso formativo. I candidati che superano questo step frequentano poi il corso della durata di 600 ore, basato sugli aspetti naturalistici da una parte, e dall’altra e in modo prevalente sulla gestione del gruppo, l’orientamento, la tecnica e la valutazione del rischio. Attività esperienziale ed esami intermedi portano poi all’esame di abilitazione all’esercizio della professione.
E una volta abilitato all’esercizio della professione di AmM cosa devo fare?
Quella di Accompagnatore di media Montagna è una professione regolamentata e protetta, è a tutti gli effetti una professione ordinistica. Per questo motivo è requisito indispensabile l’iscrizione all’albo/elenco specifico, che è garante della qualità e del possesso di tutti i requisiti necessari a protezione dell’utenza (assicurazione, formazione professionale continua, ecc…).
Cosa ne pensi dell’ultima novità delle iscrizioni ad Aigae con esami diretti per gli AmM?
Penso che sia quantomeno ridicola: Aigae è un’associazione, riconducibile all’associazionismo volontario delle professioni non regolamentate[1], ed è composta da Guide ambientali escursionistiche (GAE), che svolgono un’attività libera, finalizzata a illustrare gli aspetti ambientali e naturalistici, con esplicita esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività[2], riconducibili sicuramente ai sentieri classificati EE[3] e agli ambiti spaziali e geografici riservati agli AmM definiti da Delibera di Giunta regionale[4], sulla quale 23 GAE a gennaio 2018 hanno ricorso al Presidente della Repubblica.
Ci puoi parlare di questo ricorso e di come è andato?
I ricorrenti di Aigae hanno chiesto di sospendere e annullare la Zonazione (ossia gli ambiti spaziali e geografici riservati agli AmM) e di cancellare la figura dell’AMM, istituita dallo Stato e dalla nostra Regione da ormai più di vent’anni[5]. In estrema sintesi, il ricorso è stato quasi totalmente rigettato con motivazioni e affermazioni assolutamente oggettive, con un’analisi eccellente ed estremamente esaustiva delle professioni contenute nella nostra legge quadro nazionale 6/89, con particolare attenzione all’AmM. È stata sottolineata la riserva di professione[6] demarcandone i confini, ed è stato confermato che gli atti della Regione non solo sono leciti, ma anche che gli strumenti utilizzati sono quelli corretti, confermando che all’interno della delibera “zonazione” sono contenuti gli “ambiti spaziali e geografici riservati agli AmM”. In conclusione, il ricorso è stato accolto limitatamente alla zonazione, che dovrà a breve, essere ridefinita riguardo alla sentieristica classificata E, visto che la EE è sicuramente riconducibile[7], ovviamente in tutto il territorio nazionale[8], alla riserva di professione.
Quindi per svolgere la professione di Guida ambientale escursionistica cosa serve?
Alle GAE non è chiesta dalla legge una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti sui percorsi propriamente montani, semplicemente perchè non è di loro competenza. L’attività di Guida ambientale escursionistica è libera: con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi[9], chiunque la può praticare come ben specifica la legge n.4/2013 indicando la possibilità di svolgere tale mansione in completa autonomia (quindi senza alcuna necessità di essere iscritto ad associazioni di categoria[10]) e senza formazione obbligatoria. La stessa può non essere fatta o essere fatta totalmente online, in modo assolutamente legittimo, come succede per altre Associazioni iscritte al Mise. Questo può avvenire proprio perchè non è previsto che la Gae gestisca il rischio nell’accompagnamento, che è prerogativa del professionista abilitato dallo Stato per la tutela dell’utenza e iscritto all’albo/elenco. Gli unici vincoli sono quindi la specifica di apporre sulla documentazione fiscale la dicitura che l’attività è svolta ai sensi della legge n.4 del 2013 e il divieto di praticare professioni regolamentate e riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti da altre leggi o norme[11].
Cosa ti senti di dire riguardo all’ultimo comunicato di Aigae?
Beh, credo che sia sufficiente leggerlo con obiettività, come faranno la maggior parte degli AmM e delle Gae, per rendersi conto che al posto di continuare ad attaccare verbalmente i Collegi delle Guide alpine, dovrebbero dedicare più energia alle loro di problematiche. Noi ci muoviamo tranquillamente in tutto il territorio nazionale e internazionale, non abbiamo problemi con le assicurazioni e nemmeno con la deontologia e gli eventuali provvedimenti disciplinari, di cui comunque non daremmo notizia ad Aigae. Forse al posto di studiare la nostra, come la chiamano “inadeguata e superata legge 6/1989”, dovrebbero invece approfondire meglio la 4/2013. In sintesi, perchè mai un AmM, professionista iscritto all’albo dovrebbe fare degli esami per svolgere una professione alla quale è superiore e che ogni libero cittadino senza formazione e senza iscrizione a nessuna associazione può praticare?
Sempre di più si ha che fare con venditori di fumo, meglio approfondire:
• Consiglio di Stato: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/pareri-cds – in “Anno affare/parere” selezionare 2019 e in “Numero affare/parere” inserire 00582 – click su CERCA – click su “Numero Pubblicazione” 202001914 e poi su VISUALIZZA
• Legge 6/89: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/01/12/089G0010/sg
• Legge 4/13: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
[1] 2Considerato del “” del Consiglio di Stato
[3] 11.2 del “Considerato” del Consiglio di Stato
[4] 7.2 del “Considerato” del Consiglio di Stato
[5] da 1 a 8 del “Premesso” del Consiglio di Stato
[6] 3 del “Considerato” del Consiglio di Stato
[7] 11.2 del “Considerato” del Consiglio di Stato
[8] 10.4 del “Considerato” del Consiglio di Stato
[9] 4/13 – comma 2 art.1 e comma 6 art.2
[10] 4/13 – comma 5 art.1
[11] 4/13 – comma 2 art.1 e comma 6 art.2