Un parere del Consiglio di Stato, una sentenza del TAR Lombardia e una successiva sentenza dello stesso Consiglio di Stato. Tre occasioni per chiarire la disciplina dell’accompagnamento professionale in montagna che, a quanto pare, non sono ancora bastate.
Confesso che cominciamo a essere un po’ preoccupati. Non vorremmo che, dopo il TAR Lombardia e il Consiglio di Stato, fosse necessario rivolgersi a qualche altra istituzione per riuscire a spiegare ad Assoguide un concetto tutto sommato piuttosto semplice: le limitazioni all’accompagnamento professionale in montagna non sono un’invenzione della Regione Lombardia, né tantomeno il risultato di una guerra commerciale tra categorie professionali. Discendono dalla legislazione nazionale, che la Regione è tenuta ad applicare.
Il riferimento è alla legge n. 6 del 1989, che disciplina le professioni di guida alpina e accompagnatore di media montagna, nel quadro della normativa europea in materia di professioni regolamentate.
La Regione Lombardia non si è svegliata una mattina decidendo di mettere un cartello di divieto a quota 700 metri per fare un dispetto alle guide ambientali. Ha esercitato una competenza espressamente attribuitale dalla legge statale, individuando gli ambiti territoriali riservati agli accompagnatori di media montagna. E lo ha fatto nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, come hanno riconosciuto i giudici amministrativi.
La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato con il parere n. 1914/2020, poi dal TAR Lombardia con la sentenza n. 2382/2025 e, da ultimo, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3840 del 15 maggio 2026, che ha confermato la legittimità della disciplina regionale.
Tre pronunce, tutte ampiamente motivate. Eppure continuiamo a leggere dichiarazioni secondo cui saremmo di fronte a una scelta politica arbitraria, addirittura a una guerra commerciale. A questo punto viene il dubbio che il problema non sia tanto comprendere le pronunce, quanto accettarne il contenuto.
La legge distingue figure professionali diverse, con percorsi formativi, competenze e responsabilità differenti. Non è una stranezza tutta lombarda: è il principio su cui si fonda la regolamentazione delle professioni. Nessuno penserebbe di accusare l’Ordine dei medici di fare concorrenza sleale agli infermieri perché la legge riserva ai primi determinate attività. In montagna, evidentemente, questo principio diventa improvvisamente difficile da comprendere.
Quanto alla sicurezza, proprio su questo aspetto si è soffermata la giustizia amministrativa, riconoscendo la ragionevolezza di riservare determinati percorsi a professionisti dotati di una preparazione specifica e verificata per l’accompagnamento in ambiente montano.
In merito alle presunte ripercussioni economiche sul settore turistico, quali sono i dati? Sulla base di cosa si parla di cali? Altrimenti ognuno è libero di sostenere quello che vuole a proprio piacimento. Viene anche da chiedersi dove queste guide portino i bambini in gita, dove svolgano i campi estivi didattici, visto che i sentieri semplici e poco pericolosi sono liberi per tutti, anche per le Guide ambientali, anche oltre i 700 metri.
Non abbiamo mai sostenuto che le guide ambientali non abbiano competenze o che non svolgano un lavoro utile e qualificato. Sosteniamo una cosa diversa: che le competenze professionali non sono tutte intercambiabili e che, quando si accompagnano persone in montagna, la preparazione richiesta deve essere adeguata all’ambiente e ai rischi che esso presenta. Non è una nostra opinione corporativa: è il principio che emerge dalla legge e dalle decisioni dei giudici.
Naturalmente Assoguide è libera di chiedere al Parlamento una interpretazione autentica della legge 6/89. Ma prima di chiedere una nuova interpretazione, forse converrebbe leggere quelle già disponibili.
Noi guide alpine siamo abituate a ripetere che, quando ci si accorge di avere imboccato il sentiero sbagliato, la cosa più saggia è fermarsi e correggere la rotta. È un consiglio che, in questo caso, ci sentiamo di rivolgere anche ad Assoguide.
Perché errare è umano, ma perseverare, dopo tre pronunce della giustizia amministrativa, comincia a diventare diabolico.
Fabrizio Pina
Presidente Collegio Regionale Guide alpine Lombardia